IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante
disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo  sviluppo,  e  in  particolare  l'art.
22-bis, riguardante attuazione del processo  di  statizzazione  degli
istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali
di belle arti; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e
in particolare l'art. 264,  concernente  ruoli,  qualifiche  e  stato
giuridico del personale delle accademie e  dei  conservatori,  l'art.
265, concernente i  relativi  organici,  e  l'art.  485,  concernente
riconoscimento del  servizio  agli  effetti  della  carriera  per  il
personale docente; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  conservatori  di  musica  e  degli
istituti musicali pareggiati, e in particolare  l'art.  2,  comma  6,
recante disposizioni sul  rapporto  di  lavoro  del  personale  delle
suddette istituzioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  60,  e   in
particolare l'art. 15 recante «Armonizzazione dei percorsi  formativi
della filiera artistico-musicale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022, e  in  particolare  l'art.  1,
commi 284 e 285; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'  e   della   ricerca,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1, che sopprime il Ministero dell'istruzione  dell'universita'
e della ricerca  e  istituisce  il  Ministero  dell'istruzione  e  il
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178,  recante  il  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2021  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023, e  in  particolare  l'art.  1,
commi da 887 a 894; 
  Visto  il  decreto-legge  31  dicembre  2020,   n.   183,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia   di   termini   legislativi,   di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,  nonche'
in  materia  di  recesso  del  Regno   Unito   dall'Unione   europea,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,
n. 132, concernente il regolamento recante  criteri  per  l'autonomia
statutaria,   regolamentare   e   organizzativa   delle   istituzioni
artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n.  508,
e in particolare l'art. 13,  comma  2,  che  prevede  la  figura  del
direttore amministrativo, e l'art. 14, comma 2, lettera c), ai  sensi
del quale il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,  ha
elaborato uno schema-tipo di regolamento di amministrazione,  finanza
e contabilita', che prevede, in particolare, la figura del  direttore
di ragioneria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.
212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione
degli ordinamenti didattici  delle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della  legge  21
dicembre 1999, n. 508; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019,  n.
143, concernente il regolamento recante le procedure e  le  modalita'
per la programmazione e il reclutamento del personale docente  e  del
personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM; 
  Visti i decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 6 novembre 2000,  27  dicembre  2000  e  16
marzo   2001,   e   il   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  26  aprile  2002  concernenti  la
dotazione organica del personale docente delle  istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica statali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 5 novembre 2001 concernente la dotazione  organica  del
personale  amministrativo  e  tecnico  delle  istituzioni   di   alta
formazione artistica, musicale e coreutica statali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della   ricerca   3   luglio   2009,   n.   89,    recante    settori
artistico-disciplinari delle accademie di belle arti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 luglio  2009,  n.  90,  e  successive  modificazioni,
recante settori artistico-disciplinari dei conservatori di musica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 febbraio 2019, n. 121, che disciplina il processo di
statizzazione  di  cui  al  citato  art.   22-bis,   comma   2,   del
decreto-legge n. 50 del 2017, e in particolare  l'art.  2,  il  quale
prevede al comma 3, lettera b),  che  la  commissione  costituita  ai
sensi del comma 1 propone «la dotazione organica delle istituzioni da
statizzare, nel rispetto dei criteri  definiti  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  adottato  ai  sensi  dell'art.
22-bis, comma 2, secondo periodo del decreto-legge» e,  al  comma  5,
che  «la  statizzazione  viene  disposta  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca  [...]  Al  predetto
decreto sono  allegati  [...]  la  tabella  relativa  alla  dotazione
organica di cui al comma 3, lettera b)»; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto n. 121 del 2019, che,
nell'indicare  la  documentazione  da  allegare   alla   domanda   di
statizzazione, prevede, alla lettera  c),  «l'elenco  nominativo  del
personale docente e  non  docente  in  servizio,  compresi  eventuali
comandi o distacchi da altri enti, presso l'Istituto  alla  data  del
presente decreto o che lo era alla data del 24 giugno 2017  indicando
le modalita'  di  reclutamento  e  allegando  il  contratto  di  ogni
soggetto, la retribuzione percepita e gli oneri  riflessi,  i  titoli
accademici e professionali, l'anzianita' di servizio maturata  presso
l'Istituto, fatta salva in ogni caso la priorita' nell'immissione nei
ruoli dello  Stato,  del  personale  a  tempo  indeterminato  assunto
secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di  lavoro
del comparto dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  2
aprile 2019, con il quale sono stati definiti i  criteri  di  riparto
delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art.  22-bis,  comma  3,
del decreto-legge n. 50 del 2017; 
  Visto il predetto art. 22-bis, comma 2, terzo periodo, secondo  cui
«Nell'ambito dei processi di statizzazione e  razionalizzazione,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  e  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definiti  criteri   per   la
determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti  massimi
del personale in servizio presso le predette  istituzioni  alla  data
del 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoro
flessibile, nonche' per il graduale  inquadramento  nei  ruoli  dello
Stato del personale  docente  e  non  docente  in  servizio  a  tempo
determinato e indeterminato alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto»; 
  Visto l'art. 22-bis, comma  2,  quarto  periodo,  secondo  cui  «Il
decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento  nei
ruoli del personale statale, e' adottato assumendo quali  criteri  la
verifica delle modalita' utilizzate per  la  selezione  del  predetto
personale, prevedendo ove necessario  il  superamento  di  specifiche
procedure concorsuali pubbliche, l'anzianita' maturata con  contratti
di  lavoro  flessibile,  pari  ad  almeno   tre   anni,   anche   non
continuativi, negli ultimi otto  anni  e  la  valutazione  di  titoli
accademici e professionali»; 
  Visto  l'art.  22-bis,  comma  2,  quinto  periodo,   secondo   cui
«Completato l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle
dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel  rispetto
dei criteri di cui al predetto decreto,  ovvero  di  analogo  decreto
adottato ai sensi del terzo periodo, puo' altresi' essere  inquadrato
il personale, anche con contratto di lavoro flessibile,  in  servizio
alla data al 1° dicembre 2020»; 
  Vista  la  nota  27  giugno  2019,  prot.  10637,   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con la  quale,  ai
sensi di quanto previsto dall'articolo l, comma 1, del decreto n. 121
del 2019, e' stato dato avvio alla  presentazione  delle  istanze  di
statizzazione; 
  Preso atto della documentazione inviata dalle istituzioni che hanno
presentato  istanza  di   statizzazione,   ai   sensi   del   decreto
ministeriale n. 121 del 2019; 
  Visto il contratto collettivo nazionale del comparto «Istruzione  e
ricerca» 2016-2018 sottoscritto il 19 aprile 2018; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, che  dispone  la  delega  al  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, on. Renato Brunetta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
    a. per «Istituzioni», gli istituti superiori musicali non statali
e le accademie non statali di belle  arti  oggetto  del  processo  di
statizzazione di cui all'art.  22-bis  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96; 
    b. per «Dotazione organica complessiva»,  la  dotazione  organica
del  personale  docente  e  tecnico-amministrativo   degli   istituti
superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle
arti oggetto del processo di statizzazione di cui all'art. 22-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  determinata  complessivamente  ai
sensi dell'art. 2 del presente decreto; 
    c. per «Dotazione organica d'istituzione», la dotazione  organica
del personale docente  e  tecnico-amministrativo  di  ciascuno  degli
istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali
di belle arti oggetto del processo di statizzazione di  cui  all'art.
22-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,  n.  96,  determinata  ai
sensi dell'art. 3 del presente decreto; 
    d. per «Costo equivalente», gli indici di costo medio equivalente
delle qualifiche AFAM - personale a tempo indeterminato, di cui  alla
Tabella 1 allegata al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2019, n. 143; 
    e.  per  «Profili  professionali   amministrativi»,   i   profili
professionali previsti per la sezione AFAM dal  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca del  19  aprile
2018 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019,  n.
143,  ovvero  «Direttore   amministrativo   - EP2»,   «Direttore   di
ragioneria o di  biblioteca  - EP1»,  «Collaboratore»,  «Assistente»,
«Coadiutore»; 
    f. per «Qualifica docente», le qualifiche di docente di I  fascia
e docente di II fascia, previste dal contratto  collettivo  nazionale
di lavoro del 19 aprile 2018, di cui la qualifica di  docente  di  II
fascia, ai sensi dell'art. 98 dello stesso CCNL, e' da intendersi «ad
esaurimento»; 
    g. per «Settore disciplinare», ciascuno dei settori  disciplinari
di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 luglio  2009,  n.  89,  e  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 luglio  2009,  n.
90, e successive modificazioni. 
  2. Per le finalita' di cui al presente decreto si  considerano  «in
servizio» anche coloro che, alle date indicate, risultino assenti  in
applicazione di disposizioni di legge o contrattuali, nonche'  coloro
che siano in servizio in forza di comandi o distacchi da altri enti.